Da anni si dibatte sul valore probatorio e sul valore indiziario del modulo di constatazione amichevole C.AI o C.I.D contenente le sottoscrizioni dei conducenti coinvolti loro malgrado in un sinistro stradale. Di base, la Legge italiana disciplina il casa ponendo una presunzione semplice di colpa nei confronti di chi sul modulo si prende la responsabilità dell’incidente, ‘confessando’ di fatto la propria colpevolezza. Di conseguenza, nel Codice delle Assicurazioni Private si legge che «Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

 

Identificato ad una confessione stragiudiziale

In altri termini, dunque, le dichiarazioni riportate nei moduli di constatazione amichevole vengono riconosciute e quindi utilizzate come delle confessioni stragiudiziali. Ciò non toglie che, in caso di elementi di contrasto, le stesse dichiarazioni del conducente responsabile possano essere messe in dubbio. Se infatti la Legge italiana attribuisce al C.A.I un valore probatorio, è altrettanto vero che il soggetto sottoscrivente non è l’assicuratore, e da questo fatto sono derivate molte diverse pronunce nel corso degli anni.

 

Non una prova piena

Di recente, i giudici della Cassazione hanno per esempio svuotato di significato la presunzione semplice. È infatti stato spiegato che la confessione resa dal conducente nonché responsabile dell’incidente non ha valore di prova piena nemmeno nei suoi confronti, e che è soggetta alla valutazione libera del giudice. Quest’ultimo, dunque, può valutarne il valore caso per caso, confrontando tale confessione con altri elementi probabatori a sua disposizione, dalle testimonianze all’eventuale verbale dei carabinieri o della polizia, fino ai dati della scatola nera, alle registrazioni audio e video e alle valutazioni del perito.

 

Il valore indiziario

La Cassazione civile, il 26 settembre, ha fatto ulteriore chiarezza circa il valore indiziario del modulo di constatazione amichevole nei confronti della compagnia di assicurazione. Si è infatti precisato che la denuncia di un sinistro stradale deve essere trasmessa all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, senza che esistano del resto altri limiti temporali. La comunicazione della denuncia non deve essere effettuata solo per informare la compagnia di assicurazione relativamente alle circostanze, alle modalità e a alle conseguenze dell’incidente, quanti anche per consentire la liquidazione stragiudiziale del danno derivato dal sinistro. E non è tutto qui. La trasmissione, in caso di denuncia congiunta, deve essere effettuata anche «ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario».