Tutti i rischi del costruttore: come espresso dalla Legge 210/2004 (Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire), la polizza CAR per gli appalti è obbligatoria per tutti gli appalti pubblici ma non lo è assolutamente per quelli privati, per i quali si limita ad essere consigliata con fermezza. Tale polizza ha infatti la funzione di coprire tutti i danni materiali ai quali un’opera civile potrebbe essere soggetta durante la costruzione e, in caso, anche durante la manutenzione. Questo significa che, all’interno del limiti stabiliti contrattualmente, la copertura è totale a partire dall’apertura dei cantieri.

Chi sono i soggetti assicurati

Non lascia dunque spazio a molti dubbi la definizione della polizza CAR (per l’appunto, Contractor’s all risks), la quale, va sottolineato, copre tutti i soggetti che partecipano ai lavori: sono dunque da considerarsi come soggetti assicurati il committente, l’impresa appaltatrice, i subappaltatori, i progettisti, i fornitori, gli installatori, insomma, chiunque abbia un ruolo operativo all’interno del cantiere (che può dunque essere una ferrovia, un aeroporto, una strada o un semplice immobile privato).

Le garanzie accessorie della polizza CAR

Da una parte, dunque, la polizza CAR copre i danni materiali che l’opera stessa potrebbe subire; dall’altra, invece, copre i danni causati in modo involontario verso terzi durante la costruzione dell’opera. Non tutte le polizze CAR sono del resto uguali, in quanto, come qualsiasi altra assicurazione, esiste un ampio numero di garanzie accessorie che si possono aggiungere a seconda dei casi. La succitata estensione del periodo di assicurazione per la manutenzione, per esempio, è tra queste.

Polizza All risk

Per quanto riguarda la copertura assicurativa per i danni alle opere, la polizza garantisce il risarcimento di ogni danno materiale che non sia chiaramente escluso da contratto assicurativo: si parla dunque dei possibili danni effettuati ad opere ed impianti permanenti e temporanei nonché a opere o a impianti preesistenti, dei danni ad attrezzature, baraccamenti o macchinari ed infine ai costi relativi alla demolizione e allo sgombero. La parte relativa alla Responsabilità civile verso terzi, invece, copre l’assicurato per le eventuali indennità per i danni causati involontariamente ad altre persone. La clausola è valida in caso di morte, di lesioni personali e di danneggiamenti a cose.